Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura il Parlamento ha affrontato finalmente con decisione la questione relativa all'inserimento delle tematiche ambientali e della tutela della dignità degli animali nell'ambito del testo costituzionale del 1948, grazie alla spinta della nuova, generale sensibilità rispetto a questi temi e di taluni principi più avanzati, derivanti dal Trattato sull'Unione europea. Il procedimento si è arenato nel dicembre 2005 a causa del contrasto tra le due Camere, relativo sia alla definizione delle nuove tutele, sia al grado di tutela da esercitare. L'ultimo testo disponibile, approvato dalla Camera e poi in seconda lettura dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica

 

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(atto Senato n. 553-B, XIV legislatura), aggiunge un comma ulteriore all'articolo 9 della Costituzione e recita: «(La Repubblica) tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali».
      Tale testo rappresenta un arretramento rispetto a quello presentato il 10 febbraio 2003 (atto Camera n. 3666) sempre ad iniziativa del primo firmatario della presente proposta di legge costituzionale e al quale avevano aderito oltre 100 colleghi deputati di tutti i gruppi. Si passa infatti dalla «tutela della dignità degli animali» da noi proposta, alla «promozione del rispetto» e questo nonostante nel medesimo periodo l'Unione europea abbia introdotto regolamenti a difesa del benessere persino degli animali condotti al macello e sia stata approvata una avanzata normativa penale e civile a difesa delle specie diverse dalla nostra.
      Poiché in ogni caso la proposta di legge costituzionale a suo tempo presentata era essenzialmente «animalista», riteniamo opportuno riavviare il discorso sulla modifica all'articolo 9 della Costituzione, confermando l'intento originario, anche nell'ambito dell'ultimo testo approvato. Riproponiamo inoltre anche la relazione allegata al citato progetto di legge costituzionale della XIV legislatura, nella quale sono espresse con chiarezza tutte le motivazioni a sostegno delle nostre tesi:

          «Il riconoscimento e la tutela della dignità degli animali in quanto "esseri senzienti" e non semplici prodotti da utilizzare, costituiscono, ormai, un valore fortemente condiviso e difeso dalla maggior parte dei cittadini italiani.
      Peraltro l'esigenza di salvaguardarne la dignità e il benessere è stata finora desunta, nel nostro ordinamento costituzionale, attraverso ricostruzioni interpretative ispirate, di volta in volta, da un diverso grado di sensibilità o di percezione del problema.
      L'evoluzione di tali ricostruzioni interpretative è stata di fatto incentivata dalla crescente sensibilità sociale, politica e giurisprudenziale non solo per le più generali problematiche ambientali, ma anche per quanto più specificamente attiene alla qualità della vita dell'uomo che, nella sua dimensione individuale e relazionale, interagisce e interviene nel corso della stessa esistenza delle specie animali.
      In mancanza, tuttavia, di un principio formalmente espresso in tale senso nel testo della nostra Costituzione, l'esigenza di tutela e di preservazione delle specie animali è stata più genericamente riferita alla disposizione relativa alla tutela del patrimonio naturale (articolo 9 della Costituzione), di cui peraltro gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale hanno progressivamente adeguato i contenuti salienti all'evoluzione della sensibilità e della cultura ambientale della nostra società. Il che ha comportato nella normativa di dettaglio, così come nella giurisprudenza, ulteriori specificazioni riferite a singoli aspetti della questione, senza che i diversi interventi nei rispettivi ambiti materiali e ai diversi livelli di competenza corrispondessero necessariamente a un quadro sistematico, coordinato e organico, in cui il riconoscimento e la tutela della dignità degli animali costituissero un generale principio di riferimento non solo per quanto è stato lodevolmente fatto ma, soprattutto, per quanto resta ancora da fare.
      Con la presente proposta di legge costituzionale si intende sopperire a tale lacuna formale, integrando il contenuto dell'articolo 9 della Costituzione con la menzione esplicita della dignità degli animali nel patrimonio di valori che la Repubblica promuove e tutela.
      Tale integrazione ha due finalità precipue: in primo luogo, quella di offrire al legislatore statale e regionale, così come all'interprete del diritto, un ulteriore parametro di bilanciamento nell'ambito della tavola dei princìpi e dei valori costituzionali delineata nei primi dodici articoli della Costituzione; in secondo luogo, quella di consentire una ricomposizione organica della normativa vigente nell'ambito di un espresso valore di riferimento,

 

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valutandone e adeguandone l'efficacia in relazione alla crescita culturale, civile ed economica della società.
      Sotto il primo profilo, l'orientamento che ispira questa proposta di legge costituzionale, sebbene non animato da una concezione esclusivamente antropocentrica dell'ordinamento costituzionale, muove dalla considerazione che una reale tutela delle specie animali possa in concreto giuridicamente fondarsi sul formale riconoscimento della loro dignità quale presupposto del rispetto e della garanzia del loro benessere e che tale valore di riferimento debba costituire uno degli elementi del complessivo bilanciamento di princìpi e di valori costituzionalmente riconosciuti che sottende all'evoluzione dell'insieme delle norme e della giurisprudenza in cui si sostanzia il «diritto vivente».
      Segni evidenti del consolidamento di tale valore nella coscienza collettiva possono scorgersi non solo nelle svariate manifestazioni di sensibilità nelle iniziative di sensibilizzazione animalista sempre più di frequente rilevabili nel Paese ma anche in alcuni recenti sviluppi della legislazione, fra cui l'inasprimento dei profili sanzionatori relativi al maltrattamento e all'abbandono di animali, recentemente votato all'unanimità da questa Camera. Ed è proprio sulla base di tali sviluppi che la proposta di legge costituzionale intende favorire un ulteriore progresso qualitativo consistente nel riconoscimento formale a livello costituzionale del passaggio programmatico dalla cultura della sanzione dei comportamenti negativi alla cultura dell'educazione a comportamenti positivi rispetto alla dignità degli animali, quale necessaria premessa per la prevenzione del loro maltrattamento e del loro abbandono.
      A questo rilevante cambio di prospettiva si correla la seconda finalità precipua della proposta di legge costituzionale, espressione appunto di un'attitudine attivamente positiva anziché di un orientamento meramente sanzionatorio in relazione alla tutela della dignità degli animali: una volta infatti auspicabilmente riconosciuto con il più ampio consenso politico l'inserimento esplicito di tale valore nella Costituzione, il legislatore statale come quello regionale disporrebbero di un effettivo parametro di valutazione circa l'adeguatezza formale e sostanziale dei rispettivi interventi normativi, pregressi o futuri, rispetto a tale valore stabilmente proclamato e non più demandato alla occasionale convergenza fra diffusa sensibilità sociale e maggioranze politiche contingenti. La formulazione testuale di tale valore che presentiamo costituirebbe peraltro una garanzia rispetto a potenziali strumentalizzazioni estremizzanti che, forzandone o snaturandone il significato formale, finirebbero con lederne il contenuto dispositivo. Ciò che qui si propone non è infatti uno stravolgimento della tavola dei princìpi e dei valori delineata dai primi dodici articoli della nostra Costituzione, ma una sua armoniosa integrazione attraverso cui elevare ad una valenza giuridicamente formale l'espressione di un sentire socialmente diffuso.
      Esempi e incoraggiamenti in tale senso ci provengono anche dagli sviluppi della legislazione dell'Unione europea e dall'esperienza di ordinamenti costituzionali di altri Paesi europei: accanto al consolidamento di un rilevante corpus normativo e documentale comunitario concernente il benessere degli animali e il rispetto delle condizioni naturali della loro esistenza, giova infatti qui ricordare la recente riforma della Costituzione federale tedesca del luglio 2002, il cui articolo 20-a, nella nuova formulazione, assegna all'azione dello Stato, per la sua responsabilità verso le future generazioni, la finalità di tutelare i fondamenti naturali della vita «e gli animali» mediante l'esercizio della potestà legislativa, amministrativa e giurisdizionale, secondo le condizioni stabilite dalla legge e dal diritto. In tale prospettiva, la tutela degli animali assurge formalmente al rango di finalità dell'azione dello Stato nelle sue diverse esplicazioni legislative, amministrative e giurisdizionali: una finalità il cui perseguimento dovrà essere oggetto di valutazione ponderata rispetto
 

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al perseguimento delle altre finalità che la Costituzione correla alla responsabilità dello Stato verso le future generazioni.
      In questa prospettiva, che di fatto accomuna gli ordinamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, si ribadisce l'importanza della formale proclamazione di un valore costituzionale quale quello che qui si propone, come espressione di una tappa del percorso di maturazione culturale e civile che le generazioni presenti hanno compiuto e che intendono consolidare e tramandare a quelle future».
 

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